State scrivendomi in tanti circa le difficoltà in merito ai pagamenti dei fornitori in scadenza, nel testo del decreto ci sono importanti novità che vi spiego brevemente.
Potrete ricevere preziose info qui: FONDO GARANZIA PMI; https://www.fondidigaranzia.it/
Ricordate? Il Fondo che abbiamo voluto noi Portavoce del MoVimento 5 Stelle.
Prevede:
– Garanzia concessa a titolo gratuito;
– Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia
diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un
giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari
finanziari previsti dall’art. 106 del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di
credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa,
arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata
dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata
– L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della
disciplina UE a 5 milioni di euro;
– Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è
pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento
per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli
interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90
per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale
massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per
singola impresa di 1.500.000 euro;
– Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni
di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
– Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno
accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate
di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti
indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla
garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
– Ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento
delle imprese, sarà determinata esclusivamente sulla base del modulo
economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera
A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per
l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso
escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o
“inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino
nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del
Regolamento (UE) n. 651/2014.
– Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni
finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
– Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico –
alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di
importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con
altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
– Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese
danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per
cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento,
ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di
ulteriori garanti;
– Le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti
di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione
di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per
determinati settori economici o filiere d’impresa;
– Sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti
amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.